statuto e regolamento della Consulta giovanile del Comune di raffadali
Art. 1 – Istituzione E’ istituita dal Comune di Raffadali, con la deliberazione delo C.C. in data……/……/…… la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE per i problemi delle condizione giovanile.
Art. 2 – Fini La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale. Ad esso presenta giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili. Si propone come punto di riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti ed incontri.
Art. 3 – Organi Sono organi della Consulta Giovanile Comunale
- L’assemblea - L’Ufficio di Presidenza, compostola 1 Presidente, 1 Vice Presidente e da 5 membri eletti dall’Assemblea.
Art. 4 – L’Assemblea Sono componenti dell’Assemblea le organizzazioni che hanno aderito alla Consulta Giovanile Comunale. Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire alla Consulta Giovanile.
Art. 5 – L’Ufficio di Presidenza L’Ufficio di Presidenza dura in carica un anno.
Art. 6 – Il Presidente dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza vengono eletti dall’Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Dura in carica un anno, alla scadenza dell’ incarico può essere rieletto. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vice Presidente.
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente: di propria iniziativa; su richiesta di tre membri dell’Ufficio di Presidenza; su richiesta della maggioranza dei componenti dell’Assemblea.
La commissione Consiliare Permanente per le politiche sociali e i problemi giovanili e l’assessore di competenza possono convocare la Consulta Giovanile Comunale o l’Ufficio di Presidenza ogni qualvolta lo ritengono opportuno. In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale, o alla commissione Cons. Permanente almeno una volta all’anno.
Art. 8 – Modificazione dello statuto Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea. La modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale. Art. 9 – Regolamento Interno La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso.
Art. 10 – Validità delle sedute e delle deliberazioni Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz’ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 9 componenti l’Assemblea. Le sedute dell’Ufficio di Presidenza sono valide se sono almeno presenti 4 componenti l’Ufficio stesso. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazione dello Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza sono approvati a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
Art. 11 – Sede La sede della Consulta Giovanile Comunale è il Palazzo Comunale. Le riunioni si devono tenere in locali del Palazzo Comunale. L’agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Competente Organo Comunale.
Art. 12 – Mezzi La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini Istituzionali del personale e delle attrezzature tecniche della biblioteca Comunale.
Art. 13 – Prima Riunione La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco o dall’Assessore alla Cultura.
Art. 14 – Scioglimento La Consulta Giovanile Comunale resta in carica quanto il Consiglio Comunale.
Regolamento della Consulta Giovanile del Comune di Raffadali
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DI RAFFADALI
Art. 1 - Composizione della Consulta
Possono fare parte della Consulta Giovanile: A) I rappresentanti delle Associazioni ricreative, turistiche, sportive, culturali, assistenziali aventi la sede legale nel territorio del Comune di Raffadali e costituite da almeno un anno; B) I delegati dei partiti e dei movimenti politici che abbiano una rappresentanza parlamentare nell’Assemblea Regionale Siciliana o nel Parlamento Italiano; C) I delegati dei partiti o delle liste civiche che abbiano una rappresentanza consiliare nel Consiglio Comunale di Raffadali; D) I delegati dei partiti o dei Movimenti che abbiano una rappresentanza consiliare nel Consiglio Provinciale di Agrigento, purchè aventi una sede attiva nel territorio del Comune di Raffadali; E) I rappresentanti degli studenti universitari residenti a Raffadali ed eletti in ciascuno degli organi superiori (Consiglio d’Amministrazione, Opera Universitaria, Senato Accademico, Centro Universitario Sportivo, Consiglio degli studenti) e nei Consigli di Facoltà delle Università agli Studi delle università siciliane, nei limiti temporali dei rispettivi mandati. F) I rappresentanti dei giovani inseriti nel mondo del lavoro in misura di 1 delegato per ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative ed aventi sede legale nel territorio del Comune di Raffadali. G) 4 rappresentanti degli studenti iscritti negli istituti di istruzione secondaria superiore, eletti con le modalità di cui all’art. 6 del presente regolamento.
Art. 2 - Nomina dei delegati e requisiti degli stessi
Ogni organizzazione aderente alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, i due delegati non possono avere lo stesso sesso. La delega deve essere indirizzata all’Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile Comunale presso la segreteria dell’Assessorato competente. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, purchè informi nei modi di cui al comma precedente, la consulta stessa. Possono essere nominati delegati i giovani residenti nel Comune di Raffadali aventi un’età compresa tra i 16 e i 35 anni. La carica di componenti della Consulta è a titolo gratuito ed è incompatibile con qualsiasi carica politica. Art. 3 - Esclusione dalla Consulta
Ogni organizzazione facente parte della Consulta perde il diritto di farne parte ove il proprio membro effettivo o il proprio membro supplente non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l’assemblea alla prima riunione utile dichiara l’esclusione dell’organizzazione. L’organizzazione esclusa dalla consulta può chiedere di essere riammessa dopo che siano trascorsi almeno due anni dall’esclusione, in tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del presente regolamento. I delegati che siano stati esclusi dalla Consulta ai sensi del comma 1 del presente articolo non possono farne parte per almeno tre anni, neppure come delegati di altre associazioni organizzazioni o partiti. Ogni anno, alla prima riunione, l’assemblea, con delibera approvata a maggioranza dei presenti, provvede ad escludere, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, le organizzazioni o i partiti i cui delegati non abbiano partecipato ad almeno la metà più uno delle assemblee organizzate dalla Consulta nell’anno precedente. Avverso i provvedimenti di esclusione può essere proposta opposizione innanzi all’Assessore alle Politiche giovanile che previo parere del Segretario Comunale si pronuncia sull’opposizione entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
Art. 4. Diritti dei membri
I membri della Consulta Giovanile hanno il diritto: a) di partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dalla Consulta Giovanile; b) di manifestare la loro volontà nelle forme descritte dal presente Statuto; c) della facoltà di presentare mozioni e /o interpellanze presso l'ufficio di presidenza.
Art. 5. Doveri dei membri
I membri della Consulta Giovanile sono tenuti a: 1) osservare e rispettare fedelmente lo Statuto della Consulta Giovanile; 2) far conoscere ed affermare gli scopi dell'istituzione e contribuire a definirne ed a realizzarne i programmi; 3) essere solidali con i membri della Consulta Giovanile e con l'intera comunità giovanile.
ART. 6 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti negli istituti di istruzione secondaria superiore
Tutti i giovani residenti a Raffadali iscritti negli istituti di istruzione secondaria superiore partecipano all’elezione dei loro rappresentanti in seno alla Consulta Giovanile e godono tutti dell’elettorato attivo e passivo, sono dunque elettori e candidati eleggibili. Le elezioni si svolgono in una delle domenica di Febbraio dalle ore 09,00 alle ore 19,00. La data è fissata dal Sindaco sentita la proposta fatta almeno un mese prima dal Presidente della Consulta. Gli elettori possono esprimere solo una preferenza nel seggio allestito in una sala del Municipio o in altro locale individuato dal Sindaco. Tutte le operazioni inerenti le elezioni (la preparazione delle schede di votazioni, l’approntamento degli elenchi aventi diritto, lo spoglio) saranno svolte dai membri dell’Ufficio di Presidenza e dal personale amministrativo messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Risultano eletti le due studentesse e i due studenti (per un totale di quattro) che hanno conseguito il maggior numero di voti. Gli Studenti eletti durano in carica un anno. Si decade da componente dell’Assemblea per dimissioni. In tal caso la surroga avviene con il primo dei non eletti. In caso di parità prevale il più anziano di età.
ART. 7 - Riunioni della Consulta
La Consulta si riunisce periodicamente almeno una volta al mese secondo le modalità espresse dall’art. 7 dello Statuto. Il Presidente cura la convocazione dell'Assemblea avvalendosi dei mezzi e del personale messi a disposizione dall’amministrazione comunale. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 8 giorni di anticipo dalla data dell 'Assemblea stessa. E’ consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite email, avviso telegrafico o avviso telefonico, con almeno 24 ore di anticipo. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della lettura precedente. Al termine della riunione la Consulta può concordare la data e l'ordine del giorno della seduta successiva. L’assemblea e l’ufficio direttivo si riuniscono presso la sede del Consiglio Comunale o presso altri locali messi a disposizione del Comune. La Consulta può, comunque, riunirsi presso le sedi delle organizzazioni che ne fanno parte previa autorizzazione da parte dell’Assessore alle Politiche Giovanili.
ART. 8 - Il Presidente
Il presidente della Consulta convoca l’assemblea, stabilisce l’ordine del giorno, presiede e coordina l’assemblea e rappresenta la Consulta all’esterno.
ART. 9 L’Ufficio di Presidenza
La Consulta elegge un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente della Consulta, da un Vice Presidente, e da 5 membri eletti dall'assemblea. L'ufficio di Presidenza dura in carica un anno. L’ufficio di Presidenza è un organo esecutivo della Consulta e può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all’Assemblea.
Art. 10 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento
Le proposte di modifica dello statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le Modifiche dello statuto devono essere, tramite l'Assessore competente,trasmesse al Consiglio Comunale per l'approvazione.
Le associazioni, i partiti e le organizzazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono farne richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa nel periodo compreso tra il 20 Gennaio ed il 28 Febbraio. Le organizzazioni devono allegare alla propria richiesta:
a) copia dello statuto; b) copia dell’atto costitutivo; c) ogni altro documento dal quale si evinca la sede sociale; d) delega firmata dal rappresentate legale dell’associazione (o del coordinatore del partito o dell’organizzazione) con allegata copia della carta d’identità del delegante. L'ufficio di Presidenza verifica i requisiti e ne delibera l'accettazione con il voto favorevole di almeno 5/7 dei componenti l'ufficio stesso. Tali deliberazioni devono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione successiva per la necessaria ratifica da parte dell 'Assemblea. Avverso i provvedimenti di mancata ammissione può essere proposta opposizione innanzi all’Assessore alle Politiche giovanile che previo parere del Segretario Comunale si pronuncia sull’opposizione entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
Art. 12 - Commissioni
L’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti può istituire commissioni al fine di approfondire tematiche e problematiche. Ogni membro della Consulta può chiedere di fare parte di una o più commissioni. Ogni Commissione alla sua prima seduta elegge un presidente che resta in carica un anno. I presidenti delle varie commissioni, almeno una volta al mese, devono relazionare all’Ufficio di presidenza sui lavori della commissione stessa
Art 13 - Forum giovanile
La Consulta Giovanile, indice sedute aperte denominate Forum giovanili, cui possono partecipare tutti i giovani residenti nel Comune. Il Forum giovanile sarà indetto almeno due volte l'anno. Proposte e richieste di interventi avanzate da singoli giovani dovranno essere comunicate almeno tre giorni prima al Presidente della Consulta Giovanile per una ordinata programmazione dei lavori del Forum giovanile. Eventuali proposte e richieste di interventi pervenute nel corso dei lavori, potranno essere accolte e aggiunte in ordine cronologico al calendario degli interventi preordinato. I forum potranno essere indetti anche dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
Articolo n. 14 - Operatività
La Consulta Giovanile può curare la redazione, la relazione, la pubblicazione e la distribuzione di stampa e materiali periodici o monografici. Può svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti e delle modalità proprie dello Statuto e del presente regolamento, qualsiasi tipo di attività ritenga utile ed opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità.
Articolo n. 15 - Cooperazione
La Consulta Giovanile, si riserva di impegnare i mezzi e le strutture proprie per favorire le iniziative di cooperazione, di mutuo sostegno e/o di scambio con organizzazioni, enti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, operanti con modalità e finalità concordi alle proprie. Qualsiasi accordo di cooperazione deve essere espressamente ratificato dalla maggioranza assoluta dei membri in assemblea. La Consulta Giovanile può designare suoi rappresentanti in seno ad organismi esterni. Tali rappresentanti saranno eletti dalla maggioranza assoluta dell'assemblea.
Art. 16 – Iniziativa da parte dell’Amministrazione Comunale
Il Sindaco o l’Assessore alle politiche giovanili possono suggerire temi su cui discutere e su cui richiedere l’intervento della Consulta.
Art. 17 - Disponibilità di mezzi
La consulta per il raggiungimento dei suoi scopi disporrà dei mezzi e supporti necessari che l’Amministrazione Comunale, compatibilmente alla propria disponibilità, fornirà previa adeguata richiesta. Gli oneri finanziari per l’attività della consulta giovanile gravano su apposito Capitolo del bilanco e saranno gestite dal responsabile del servizio interessato . Se i finanziamenti dell’Amministrazione risulteranno insufficienti per le varie iniziative, la consulta può operare in maniera autonoma per la ricerca finanziaria concordata. Tutte le spese vanno rendicontate. L’amministrazione assicura alla Consulta la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell’attività ordinaria.
CARUSI ASTANNU AABOCCIU!!!
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Nel periodo delle scuole superiori un mio insegnante era solito -
all’inizio dell’anno scolastico - minacciarci con la frase riportata nel
titolo: *“CARU...
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